Il Registro dei Volontari è un registro in cui devono essere iscritti tutti i volontari non occasionali che svolgono attività negli enti del Terzo settore (Ets). Il registro è obbligatorio ed è legato al sistema di assicurazione dei volontari introdotto dalla riforma.
Gli enti del Terzo settore hanno l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari (associati e non) che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Per quanto riguarda la tenuta del registro nel codice non sono presenti previsioni specifiche in merito alla sua tenuta. Nel registro devono essere indicate le generalità del soggetto e la data di inizio (e quella di eventuale fine) dell’attività di volontariato presso l’ente. Inoltre, è essenziale procedere all’aggiornamento del registro ogni qualvolta sia necessario. Nella nota n. 7180 del 28 maggio 2021, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha ribadito che il registro deve prevedere la numerazione progressiva delle pagine, la bollatura in ogni pagina e l’apposizione della dichiarazione da parte dell’autorità che aveva bollato le pagine, circa il numero complessivo delle stesse.
Il Codice non da alcuna indicazione riguardo all’obbligo di vidimazione del registro. Ciò nonostante, il decreto ministeriale del 14/02/1992 prevedeva già degli obblighi specifici sulla tenuta del registro dei volontari. Infatti, l’art.3 del decreto stabiliva che: “Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti, numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio da un notaio, il quale deve dichiarare nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono”. Il registro pertanto deve essere vidimato una volta sola, però deve essere tenuto aggiornato annualmente.
Il Registro dei Volontari prevede l’iscrizione solo di soggetti qualificabili come volontari non occasionali, mentre esclude tutti i volontari occasionali. In aggiunta, le disposizioni del codice riguardanti il volontariato non si applicano agli operatori del servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività per il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
Le varie normative e gli atti di riferimento sono:
- 1. il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” art. 17;
- 2. la Circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”;
- 3. Nota n. 7180 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 28 maggio 2021 “Vidimazione registro dei Volontari “.
La normativa afferente al registro dei volontari è entrata in vigore a partire dal 3 agosto 2017.