Enti del Terzo Settore: le novità in vigore dal 3 agosto 2024

Dal 3 agosto 2024, sono entrate in vigore le attese semplificazioni per gli Enti del Terzo Settore (ETS) riguardanti la redazione e il deposito dei bilanci, nonché la nomina dell’organo di controllo e del revisore legale. Cosa cambia?

Con la L. 104/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2024 n. 168, sono state introdotte importanti modifiche:

  • È stato elevato il parametro oltre il quale gli ETS sono obbligati a redigere il bilancio annuale secondo il principio di competenza.
  • È stata prevista una terza tipologia di bilancio in forma super semplificata.
  • Sono stati aggiornati i parametri per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti.

Cosa cambia per gli ETS?

Secondo l’art. 13, comma 1 del Codice del Terzo Settore (CTS), gli ETS devono redigere annualmente un documento riepilogativo dei fatti di gestione secondo il principio di competenza economica, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale (che indica proventi e oneri dell’ente) e Relazione di Missione (che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie).

Obblighi contabili

Il CTS ha previsto precise indicazioni di legge per scritture contabili e bilancio, sia a fini civilistici (art. 13) che fiscali (art. 87), con schemi standardizzati applicabili a tutti gli ETS non commerciali (D.M. 5.3.2020). Il principio contabile OIC 35, emanato a febbraio 2022, ha aggiornato gli schemi ministeriali e fornito una prassi operativa per la corretta redazione dei bilanci degli ETS. La predisposizione del bilancio d’esercizio degli ETS deve essere conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione degli artt. 2423, 2423-bis e 2426 del Codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza di scopo di lucro e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli ETS devono applicare le regole di rilevazione e valutazione contenute nei principi contabili nazionali OIC, ad eccezione delle previsioni specifiche dell’OIC 35.

Novità introdotte dalla L. 104/2024

Con le modifiche apportate all’art. 13 della L. 104/2024:

  • – La soglia per l’obbligo di redazione del bilancio d’esercizio secondo il modello trino è stata elevata a 300.000 euro (precedentemente 220.000 euro).
  • – Sono state identificate tre tipologie di ETS: “non piccoli”, “piccoli” e “piccolissimi”.

Gli ETS di minori dimensioni (c.d. piccoli) con ricavi, rendite, proventi o entrate non superiori a 300.000 euro possono redigere il bilancio d’esercizio in forma di “rendiconto per cassa”. Gli ETS con personalità giuridica, indipendentemente dai dati di bilancio, devono predisporre un bilancio in forma ordinaria. Gli ETS “piccolissimi” (con ricavi, rendite, proventi o entrate non superiori a 60.000 euro) possono predisporre il rendiconto per cassa con entrate e uscite “in forma aggregata”.

Un nuovo decreto ministeriale approverà una terza tipologia di format per i nuovi rendiconti super semplificati e un aggiornamento dell’OIC 35 sarà necessario.

ETS commerciali

Gli ETS commerciali, esercitando attività in forma di impresa commerciale, devono tenere le scritture contabili secondo l’art. 2214 del Codice civile e depositare il bilancio di esercizio presso il Registro delle Imprese, redatto ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice civile. Gli amministratori devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse ex art. 6, riportandolo nella Relazione di Missione o in un’annotazione in calce al Rendiconto per cassa o in Nota integrativa.

Nuovi parametri per la nomina dell’organo di controllo e del revisore legale

La L. 104/2024 ha innalzato i parametri per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti:

  • – Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro (anziché 110.000).
  • – Ricavi, rendite, proventi, entrate: 300.000 euro (anziché 220.000).
  • – Dipendenti medi occupati durante l’esercizio: 7 unità (anziché 5).

I limiti per l’obbligo della revisione legale dei conti sono stati elevati:

  • – Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro (anziché 1.100.000).
  • – Ricavi, rendite, proventi, entrate: 3.000.000 euro (anziché 2.200.000).
  • – Dipendenti medi occupati durante l’esercizio: 20 unità (anziché 15).

L’obbligo di nomina cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati, salvo diversa previsione statutaria.

Conclusioni

Le modifiche apportate con la L. 104/2024 introducono una serie di semplificazioni che beneficiano soprattutto gli ETS di minori dimensioni, che ora devono affrontare una serie di adempimenti e oneri pubblicitari a cui molti non erano abituati.