Si avvicina la scadenza del 3 agosto per l’adeguamento degli Statuti. Cosa bisogna fare e come muoversi?
Per costituire e/o modificare lo statuto di un’associazione non riconosciuta è sufficiente una scrittura privata non autenticata. Quindi, le 336mila associazioni del Terzo Settore entro il prossimo 3 agosto 2019, potranno «con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria» beneficiare della semplificazione procedurale consistente per effetto dell’articolo 101, comma 2 Cts che permette a Onlus, Aps e Odv di adeguare i propri statuti entro 24 mesi dal 3 agosto 2017 (e, quindi, entro il 3 agosto 2019) al fine di mantenere applicabili le normative che attualmente li disciplinano fino all’entrata in vigore del Registro del Terzo settore (Rts).
Quindi riepilogando, se la nostra associazione è “non riconosciuta” (e si dovrebbe agevolmente sapere in quanto oltre ad avere costituito l’associazione con atto pubblico presso un notaio, si deve intraprendere una domanda particolare ed ottenere un decreto di riconoscimento da parte della prefettura presso la provincia in cui l’ente ha la sede) elementi oggettivamente e facilmente riscontrabili, beneficiando della normativa sopra richiamata, la nostra Aps non riconosciuta quindi, con una semplice scrittura privata non autenticata potrà dare atto ad una certa data e in un certo luogo, ove saranno presenti determinati soci (dove se ne riporteranno le generalità: cognome nome, luogo e data di nascita, residenza cittadinanza e codice fiscale), il numero delle persone dichiaranti di comune accordo di voler modificare l’associazione e lo statuto adeguandolo alle disposizioni del Terzo Settore secondo la disciplina del D.lgs. 117/2017, come contenuti minimi. Tuttavia, con la successiva registrazione di tale verbale presso la locale Agenzia delle Entrate si avrà l’effetto di “normare” lo statuto alle nuove previsioni. Il tutto avverrà esente da registro riguardando tutti gli enti (anche senza personalità giuridica) che intendono conseguire la qualifica di Ets. Da ultimo non dimenticarsi che, se l’associazione opera o svolge la propria attività esclusivamente o principalmente in forma d’impresa commerciale è necessaria anche l’iscrizione al solo Rea presso il locale Registro delle imprese (CCIAA). Per le imprese sociali invece il transito sarà tutto più semplice risultando sufficiente l’iscrizione nel Registro delle imprese esonerandole dall’annotazione al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Registro verrà istituito presso il Ministero del Lavoro e gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma. Sarà un registro pubblico e accessibile a tutti sempre in modalità telematica.
Nel registro verranno raccolte le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative sociale, le reti associative, le società di mutuo soccorso e altri enti del Terzo Settore. La domanda di iscrizione al registro sarà presentata dal rappresentante legale dell’ente all’ufficio del Registro Unico oppure della Provincia autonoma di cui l’ente ha la sede legale depositando l’atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati ed indicando la sezione del registro nella quale iscriversi. L’ufficio valuterà le sussistenze delle condizioni previste dal D.lgs. 117/2017 ed entro 60 giorni dalla domanda iscriverà l’ente. L’importante è che l’atto costitutivo e lo statuto siano stati redatti in conformità con i modelli predisposti e approvati dal Decreto del Ministero del Lavoro (se e quando saranno approvati).
Al Registro unico bisogna quindi comunicare: denominazione, forma giuridica, sede legale e eventuali sedi secondarie, data di costituzione, oggetto dell’attività di interesse di cui all’art.5, il codice fiscale o la partita iva, eventuale possesso del riconoscimento giuridico e del patrimonio (per gli enti riconosciuti), le generalità dei soggetti che ricoprono le cariche sociali e i loro poteri e limitazioni, infine i soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente.
Dovranno essere indicate nel Registro tutte le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione o che ne accertano l’estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
Perché si procede con assemblea ordinaria?
Quando ci si riferisce all’assemblea ordinaria, si deve ricorrere ai quorum decisionali in vigore presso un dato ente, per l’adozione di decisioni di approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi di amministrazione e controllo; e non ai quorum decisionali occorrenti per effettuare modifiche statutarie. Tuttavia, sia il D.lgs. 112/2017 che il Cts, quando si riferiscono alle procedure semplificate di adeguamento statutario, dispongono che esse si compiano con le «modalità previste per l’assemblea ordinaria». Nell’assemblea ordinaria di spa, le decisioni assunte si verbalizzano con scrittura privata, annotandole sull’apposito libro dei verbali e delle assemblee dei soci. Vi è dunque un notevole argomento testuale per ritenere non necessario l’atto pubblico al fine di adeguare gli statuti.
Invece per quanto riguarda i contenuti dell’atto Costitutivo e dello Statuto? Non è questa la sede migliore per poter riproporre i contenuti nella loro interezza, tuttavia appare utile riportare quanto indicato all’art. 21 del D.lgs. 117/2017 che riporta il contenuto minimo ed in particolare:
- denominazione dell’ente
- assenza di scopo di lucro (no profit)
- finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite
- attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale
- sede legale
- patrimonio iniziale (ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica)
- norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente
- diritti e obblighi degli associati, ove presenti
- requisiti per l’ammissione di nuovi associati e relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta
- nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto del soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione
- durata dell’ente, se prevista.
Lo statuto, anche se forma un atto separato costituisce sempre parte integrante dell’atto costitutivo. Si ricorda che per gli enti che NON vorranno oppure che NON potranno iscriversi al RUNTS continueranno a valere sia le norme fiscali che quelle del Codice civile fin qui applicate (art.101).
Nello statuto invece vanno riportati:
- i requisiti richiesti dal D.lgs. 117/2017
- le norme che hanno validità nei confronti di terzi estranei all’Associazione
- le norme più importanti relative alla vita interna che verranno poi richiamate ed ampliate dal regolamento
- tutte quelle norme di vita interna all’associazione per le qual si vuole sia necessaria un’Assemblea Straordinari per la loro modifica/revoca.
All’interno del Software WindDoc potete scaricare gratuitamente il modello precompilato per l’adeguamento del terzo settore nella sezione nella sezione “Associazione”->”Utility”.