Il Quadro Normativo
Il contributo del cinque per mille dell’IRPEF è stato introdotto nel 2005 come misura sperimentale per sostenere enti operanti nei settori sociale, sanitario e della ricerca scientifica. Successivamente, è stato stabilizzato e regolamentato da vari decreti, tra cui il D.P.C.M. 23 luglio 2020, che ha definito le modalità di accesso, riparto e rendicontazione del contributo. La normativa prevede obblighi di trasparenza e rendicontazione per gli enti beneficiari, con sanzioni in caso di inadempimento.
Mentre in precedenza era necessario compilare un modello messo a disposizione del Ministero ad oggi, per agevolare gli enti beneficiari nella redazione del rendiconto e della relazione illustrativa, garantendo trasparenza e facilitando i controlli amministrativi, sono state aggiornate le indicazioni operative che includono tra l’altro l’uso di una piattaforma informatica dedicata per gli enti che percepiscono contributi pari o superiori a € 20.000,00.
Infatti, tutti gli enti beneficiari, indipendentemente dall’importo percepito, devono redigere un rendiconto e una relazione illustrativa entro 12 mesi dalla percezione del contributo. I documenti devono essere conservati per 10 anni, insieme ai giustificativi di spesa.
Solo gli enti che percepiscono contributi pari o superiori a € 20.000,00 devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa entro 30 giorni dalla scadenza del termine di redazione. La trasmissione avviene esclusivamente tramite la piattaforma dedicata disponibile sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Non solo, gli enti che percepiscono contributi pari o superiori a € 20.000,00 devono anche pubblicare sul proprio sito web, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di redazione, gli importi percepiti, il rendiconto e la relazione illustrativa. La pubblicazione deve essere comunicata all’Amministrazione entro 7 giorni.
La rendicontazione prevede la compilazione del rendiconto e la redazione della relazione illustrativa. Gli enti che percepiscono somme pari o superiori a € 20.000,00 devono utilizzare la piattaforma digitale, mentre gli altri possono continuare a utilizzare i modelli previsti dal Decreto Direttoriale n. 488/2021.
Come avviare l’accredito delle somme disponibili?
Questo dipende in realtà da tutta una serie di fattori. Considerando che il RUNTS è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, ai fini dell’accreditamento per l’accesso al riparto del contributo del cinque per mille 2025, gli enti che presentano richiesta di iscrizione telematica al RUNTS compilano in sede di presentazione dell’istanza l’apposito campo “Cinque per mille” apponendo il flag su “accreditamento 5/1000” ed inserendo il proprio IBAN. Pratica ben diversa dalla gestione cartacea precedente e presentazione della domanda in determinati momenti dell’anno, valutazione da parte dell’Agenzia delle entrate e formazione dell’elenco provvisorio e definitivo.
Se l’accreditamento avviene entro il 10 aprile 2025, gli enti possono partecipare al riparto elle quote del cinque per mille. Altrimenti slitta al periodo successivo ad aprile, presentando una istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre 2025, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE – codice tributo 8115. (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018)
Entro il 20 aprile 2025, il Ministero pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti che risultano iscritti entro la data del 10 aprile 2025 termine ordinario, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 23 luglio 2020. (fonte MLPS).
ODV e APS: Accreditamento al Cinque per Mille 2025
Enti già coinvolti nella trasmigrazione al RUNTS:
Gli enti inclusi nell’elenco permanente (art. 8, D.P.C.M. 23 luglio 2020) saranno accreditati automaticamente al cinque per mille 2025, indipendentemente dalla data di iscrizione al RUNTS.
Adempimenti richiesti:
Dopo l’iscrizione al RUNTS, gli enti devono:
- Accedere alla piattaforma RUNTS.
- Compilare la pratica “Cinque per mille”.
- Selezionare il campo “Accreditamento del 5/1000”.
- Inserire l’IBAN per ricevere il beneficio.
Essenziali per la regolare percezione del contributo. Necessari per il completamento delle informazioni nel RUNTS. L’inserimento delle coordinate bancarie è condizione indispensabile per l’accredito. Entro il 31 dicembre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica sul proprio sito: L’elenco degli enti ammessi, L’elenco degli enti esclusi. Comprende sia gli accreditati nel 2025 sia quelli già accreditati negli anni precedenti. Entro sette mesi dalla scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle Entrate pubblica: L’elenco degli enti ammessi ed esclusi.
Accreditamento al Cinque per Mille per la Prima Volta
Requisiti per l’accreditamento: Gli enti devono esprimere la volontà di accreditarsi entro le scadenze previste. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali verificherà il possesso dei requisiti entro il 31 dicembre 2025.
Condizioni per l’accreditamento: l’ente deve aver
- Presentato la richiesta di iscrizione al RUNTS entro le date stabilite.
- Ottenuto il provvedimento di iscrizione al RUNTS entro il 31 dicembre 2025.
- Accredito tardivo (10 aprile – 30 settembre 2025):
- Possibile con il pagamento di €250,00, ma non garantisce l’ammissione.
- L’iscrizione al RUNTS deve comunque essere completata entro l’anno.
Le spese devono essere effettive, comprovabili, tracciabili, contabilizzate e legittime. Non sono ammissibili spese per pubblicità, investimenti finanziari, multe, sanzioni o spese sostenute dopo la cessazione dell’attività istituzionale dell’ente. Le spese sono classificate in quattro macro-voci:
- Risorse umane: spese per personale, rimborsi spese, compensi ai titolari di cariche sociali.
- Spese di funzionamento: spese ricorrenti per la gestione della struttura (es. affitti, utenze).
- Spese per acquisto di beni e servizi: spese non ricorrenti per attività istituzionali (es. acquisto di attrezzature).
- Spese per attività di interesse generale: spese direttamente collegate alle attività statutarie dell’ente, inclusi acquisti di beni/servizi strumentali, erogazioni ad altri enti o persone fisiche.
Ovviamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può richiedere documentazione aggiuntiva o effettuare verifiche amministrativo-contabili presso le sedi degli enti beneficiari. In caso di spese non ammissibili, l’ente può integrare il rendiconto con ulteriori spese giustificate.
Sanzioni
In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, il Ministero può irrogare una sanzione pari al 25% del contributo percepito. Inoltre, il contributo può essere recuperato in caso di dichiarazioni mendaci, impiego improprio delle risorse, mancata rendicontazione o cessazione dell’attività.
Efficacia
Queste indicazioni si applicano a partire dal contributo del cinque per mille relativo all’anno finanziario 2021.
Considerazioni Finali
Queste indicazioni rappresentano un passo importante verso una maggiore trasparenza e accountability nel Terzo settore. L’introduzione della piattaforma digitale per la rendicontazione semplifica il processo per gli enti beneficiari, ma richiede anche una maggiore attenzione nella gestione delle spese e nella documentazione. La pubblicazione obbligatoria dei rendiconti sul sito web degli enti contribuisce a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle organizzazioni del Terzo settore, garantendo che i fondi pubblici siano utilizzati in modo efficace e conforme alle finalità statutarie.